Oggetto:

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUIVE



Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche introdotte dall'articolo 15, comma 1, della Legge 12 Novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 445/2000.

Tali disposizioni devono essere osservate dalle Pubbliche amministrazioni ( tra le quali ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001 rientrano le scuole e gli istituti di ogni ordine e grado) e dai gestori di pubblici servizi nei rapporti fra loro e in quelli con l'utenza ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Con successiva direttiva n.14 del 22/12/2012 del ministero della P.A sono state fornite ulteriori chiarimenti in merito, sottolineando le principali novità introdotte con la nuova normativa in materia di semplificazione amministrativa, dirette ad ottenere una completa “decertificazione” nei rapporti tra P.A. e privati, che qui di seguito si riassumono :

  1. le certificazioni rilasciate dalle P.A.( e quindi anche dalla scuola) in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;

  2. nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà;

  3. Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni ( e quindi anche le scuole) e i gestori di servizi pubblici non possono più accettare né richiedere le suddette certificazioni, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 74, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

  4. sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi";

  5. gli organi della Pubblica Amministrazione sono tenuti ad acquisire, d’ ufficio, le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, qualora siano in possesso della Pubblica Amministrazione

  6. le amministrazioni e i gestori devono conseguentemente adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura.

  7. il nuovo quadro normativo appena delineato impone di operare per assicurare le certezze pubbliche attraverso l'acquisizione d'ufficio dei dati o dei documenti, e "idonei controlli, anche a campione," di cui agli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (come modificato dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011), sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

  8. La mancata risposta alle richieste di controllo, entro 30 giorni, costituisce violazione dei doveri di ufficio e viene presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale.

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